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ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI
STATUTO ORGANICO
Approvato con decreto Presidenziale n. 1286 del 25
luglio 1956 con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle
sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007. F.n. 8/4303 in data 30
gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo.
Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art.
2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007
Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma –
Ufficio Territoriale del Governo.
N 535 – DISPOSIZIONI VARIE – Decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1956, n. 1286, col quale, sulla proposta
del Ministro per la difesa, la “Associazione Nazionale del
Carabiniere in Congedo” assume la denominazione di “Associazione
Nazionale Carabinieri” e, tra l’altro, ne viene approvato il nuovo
statuto organico. – (Direzione generale personali civili e affari
generali). – (Gazzetta ufficiale n. 298, del 24 novembre
1956.
Estratto della dispensa 50^ del Giornale Militare
Ufficiale del 15 dicembre 1956
REPUBBLICA ITALIANA IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 461, col
quale fu eretta in ente morale la “Federazione Nazionale del
Carabiniere Reale” e ne fu approvato lo statuto organico; Visti i
regi decreti 25 agosto 1932, n. 1214 e 9 aprile 1935, n. 815, con i
quali furono approvati due nuovi statuti organici della predetta
Federazione, la quale, con l’occasione, assunse la denominazione,
rispettivamente, di “Federazione Nazionale del Carabiniere Reale in
Congedo” e di “Associazione Nazionale del Carabiniere Reale in
Congedo”; Visto lo statuto – regolamento approvato dall’ex
segretario del disciolto partito nazionale fascista e pubblicato nel
Foglio di disposizioni dello stesso partito n. 1193-bis, in data 21
novembre 1938, statuto – regolamento col quale all’Ente in parola fu
anche imposta la denominazione di “Legione Carabinieri d’Italia”;
Visto l’art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il
quale i reparti d’arma e di specialità (Associazioni d’arma)
dell’Esercito furono posti sotto la vigilanza dell’ex Ministero
della guerra, ora della Difesa (Servizi per l’Esercito); Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n. 162, col
quale la predetta Legione assunse la denominazione di “Associazione
Nazionale del Carabiniere in Congedo” e ne fu approvato il nuovo
statuto organico; Visto il foglio n. 040/8, del 21 febbraio 1955,
con il quale la Presidenza dell’Associazione in parola ha proposto
per l’Ente la nuova denominazione di “Associazione Nazionale
Carabinieri” e l’approvazione di uno schema di nuovo statuto
organico sul quale si sono già pronunciate favorevolmente, a
larghissima maggioranza, le dipendenti assemblee sezionali; Vista
la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo statuto
organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato
Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o varianti che
si fossero rese necessarie nel corso della sua
approvazione; Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio
1955 e 26 marzo 1956, dal Comitato Centrale dell’Associazione in
base alla sopra specificata disposizione
finale-transitoria; Riconosciuto che l’approvazione di tale
schema di nuovo statuto organico tende ad agevolare il funzionamento
dell’Associazione di cui trattasi, mediante, essenzialmente, una
modifica alle norme regolanti la nomina degli Ispettori regionali ed
interregionali, nonchè dei Consiglieri nazionali non di diritto;
Visto l’art. 16 del Codice civile; Udito il parere del Consiglio
di Stato; Sulla proposta del Ministro per la
Difesa;
Decreta:
Art. 1
L’ “Associazione
Nazionale del Carabiniere in Congedo” assume la denominazione di
“Associazione Nazionale Carabinieri”.
Art. 2
Al Ministro per la Difesa è devoluta
l’alta sorveglianza sull’“Associazione Nazionale Carabinieri”, al
fine di assicurare che la sua attività ed il suo indirizzo siano
conformi alle direttive generali del Governo. Il Ministro per la
Difesa, qualora ritenga che l’attività e gli indirizzi seguiti dalla
predetta Associazione non rispondano ai criteri di cui al precedente
comma o, comunque, siano in contrasto con gli scopi
dell’Associazione quali risultino dallo statuto di cui al successivo
art. 3, può sciogliere il Consiglio nazionale e nominare un
Commissario straordinario. Alla fine dell’esercizio finanziario
previsto dal citato statuto, l’Associazione è tenuta a rendere conto
al Ministero della Difesa (Servizi per l’Esercito) dell’impiego
fatto degli eventuali contributi da questo concessi, a qualsiasi
titolo, nel corso dell’esercizio medesimo.
Art. 3
E’ approvato l’accluso nuovo statuto
organico della predetta Associazione Nazionale, formato da n. 46
articoli, firmato dal Ministro proponente. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta
Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, il 25 luglio 1956
GRONCHI
Taviani
Visto: il Guardasigilli:
Moro Registrato alla Corte dei conti, il 20 novembre
1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 50 -
CarloMagno
VARIANTI deliberate dal Consiglio
Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 – f.n.
8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio
Legislativo iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai
sensi dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n.
33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura
di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
STATUTO ORGANICO
Art. 1 (Associazione)
1.
L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con
regio decreto 16 febbraio 1928, n. 461, allorché denominatasi
"Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" ha sede centrale in
Roma. 2. Presidente onorario è il Comandante generale dell'Arma
dei Carabinieri.
Art. 2 (scopi)
1. L’Associazione, che
è apolitica e non persegue fini di lucro, si propone i seguenti
scopi: a) promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di
solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio
dell'Arma, e fra essi e gli appartenenti alle altre forze armate ed
alle rispettive associazioni; b) tener vivo fra i soci il
sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto
delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici
caduti; c) realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza
morale, culturale, creativa, ricreativa ed economica a favore degli
iscritti e delle loro famiglie; d) promuovere e partecipare –
anche costituendo appositi nuclei – ad attività di Volontariato per
il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e
culturali.
Art. 3 (Bandiere e Medagliere)
1.
L’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate a
dotarsi di Bandiera nazionale conforme al modello di cui
all’allegato n. 1 dello Statuto approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 febbraio 1950 n. 162. 2. L’Associazione
custodisce il Medagliere dell’Arma fregiato dei distintivi di tutte
le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia ed al Valor Militare
concesse alla Bandiera dell’Arma, nonché di tutte le ricompense
individuali dell’Ordine Militare d’Italia e di tutte le Medaglie
d’Oro al Valore Militare, al Valor Civile, al Valore dell’Arma dei
Carabinieri, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e della
Croce d’onore concesse ai Carabinieri fin dalla fondazione. 3. Le
Bandiere ed il Medagliere intervengono alle cerimonie ufficiali con
scorte d’onore. Le scorte alla Bandiera e al Medagliere sono
costituite, rispettivamente, da due componenti dell’Associazione.
Art. 4 (Uniforme e Distintivo
Sociale) 1. Nelle manifestazioni ufficiali e nello
svolgimento di attività istituzionali i soci indossano l’uniforme
sociale della foggia prescritta dal Regolamento al presente
Statuto. 2. I soci sono autorizzati ad usare in ogni occasione il
distintivo sociale, quale risulta dal disegno di cui all'allegato n.
3 del già menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2
febbraio 1950, n. 162.
Art. 5 (Categorie di Soci)
1. I soci
dell’Associazione sono: a) d'onore; b) benemeriti; c)
effettivi; d) collettivi; e) familiari; f)
simpatizzanti. 2. Sono soci d'onore gli ufficiali generali già
comandanti generali dell'Arma ed il Vice Comandante generale
dell'Arma in carica. Possono, inoltre essere nominati soci
d'onore, per determinazione del Comitato Centrale, gli appartenenti
all'Arma, sia in congedo che in servizio, decorati dell'ordine
militare d'Italia, di medaglia d'Oro al Valor Militare, Civile,
dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica, della Croce d’onore od i loro legittimi
rappresentanti qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati
od i grandi invalidi dell'Arma per ferite o infermità contratte in
guerra od in servizio d'Istituto, i già Vice Comandanti generali
dell'Arma, nonché personalità militari e civili che abbiano titolo
di particolare benemerenza verso l'Associazione. 3. Con analogo
provvedimento e anche su proposta dei dirigenti periferici, possono
essere nominati soci benemeriti persone, enti o soci di altre
categorie, che abbiano procurato all'Associazione considerevoli
benefici o vantaggi. 4. Possono essere soci effettivi coloro che
abbiano prestato o prestino servizio militare nell’Arma. 5.
Possono essere soci collettivi i comandi dell'Arma che costituiscono
comandi di corpo o reparto autonomo, nonché le sale convegno
unificate dei vari reparti dell'Arma. 6. Possono essere soci
familiari gli appartenenti al “nucleo familiare” di coloro che
abbiano prestato o prestino servizio militare nell’Arma. 7.
Possono essere soci simpatizzanti coloro che condividono i valori,
lo spirito e le finalità statutarie dell’ANC. L’ammissione di soci
simpatizzanti è approvata dal Consiglio sezionale.
Art. 6 (Posizione dei Soci)
1.
L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni; peraltro,
qualora particolari situazioni lo consiglino, il Presidente
Nazionale può autorizzare l'iscrizione direttamente presso la Sede
centrale dell'Associazione. Alla stessa Sede centrale sono, poi,
iscritti tutti i soci effettivi in attività di servizio. 2. Non
possono far parte dell’Associazione e, se soci, ne vengono radiati
coloro che: a) siano stati rimossi dai ruoli dell’Arma; b)
abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso. 3. I
militari sospesi dal grado nonché tutti i soci che siano stati
rinviati a giudizio per delitto doloso o sottoposti a misure
restrittive della libertà personale sono moralmente impegnati ad
autosospendersi dalla qualità di socio, in caso contrario si
provvede d’ufficio.
Art. 7 (Doveri dei Soci)
1. Tutti i
soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e
materiale dell’Associazione.
Art. 8 (Diritti dei Soci)
1. Solo i
soci effettivi non in attività di servizio nelle Forze Armate e
nelle Forze di Polizia ad ordinamento nazionale hanno diritto al
voto e possono ricoprire cariche in seno all’Associazione. 2.
Tutti i soci possono partecipare alle assemblee sezionali, salvo
quanto disposto al successivo articolo 23.
Art. 9 (Provvedimenti disciplinari)
1.
I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale.
Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a conservare
cariche sociali in seno all’ANC e la qualifica di socio. 2. A carico
dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti si rendano
responsabili di: a) inosservanza del dettato dell’art. 2 del
presente Statuto nonché delle disposizioni legittimamente impartite
degli organi statutari ANC; b) manifestazioni o atteggiamenti
contrari ai principi dell’Arma o dell’ANC, possono essere adottati i
seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo per infrazioni
di lieve entità. Può essere verbale o scritto; b) sospensione da
tre a sei mesi per infrazioni gravi; c) espulsione per: -
mancanze di particolare gravità; - comportamenti che hanno dato
luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi
sull’andamento delle attività sociali o risonanza in pubblico e
negative ripercussioni sull’immagine dell’Arma o dell’ANC; -
manifestazioni o atteggiamenti di cui al secondo comma lettera
b). 3. La rimozione da cariche sociali è disciplinata dal
successivo art. 33.
Art. 10 (Procedure disciplinari)
1. I
provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 9 vengono
adottati: a) il richiamo, dal Presidente di Sezione,
dall’Ispettore regionale e dal Presidente nazionale; b) la
sospensione e l’espulsione, dall’Ispettore regionale, direttamente o
su proposta del Coordinatore Provinciale o del Presidente di
Sezione, nei confronti dei soci dell’area di rispettiva competenza
nonché dal Presidente nazionale per gli iscritti alla sede centrale
o in sede di ricorso; c) la rimozione, dal Presidente Nazionale,
d’ufficio in caso di diretta cognizione dei motivi che la prevedono
o su proposta dei responsabili delle articolazioni periferiche
(Sezioni, Coordinatore provinciale o Ispettori, sempre tramite gli
Ispettori). 2. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui
alle precedenti lettere b) e c) deve essere acquisito il parere
della Commissione di disciplina di cui al successivo art. 27 se la
competenza è dell’Ispettore regionale e del Comitato centrale se è
competente il Presidente nazionale. Il parere è obbligatorio ma
non vincolante. 3. Ai soci sottoposti a procedimento disciplinare
è garantito il diritto di difesa, secondo quanto previsto dal
Regolamento. 4. Per i soci iscritti alla sede centrale
dell'Associazione, i provvedimenti disciplinari vengono adottati dal
Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale. 5. Il socio
colpito da provvedimento – entro il termine di 30 giorni
dall’avvenuta notizia – può presentare ricorso: a) all’Ispettore
regionale per i provvedimenti adottati dal Presidente di
Sezione; b) al Presidente nazionale per quelli adottati
dall’Ispettore. L’Ispettore Regionale ed il Presidente Nazionale
– sentiti rispettivamente la Commissione di disciplina ed il
Comitato centrale – decidono insindacabilmente. 6. I ricorsi dei
soci iscritti alla Sede centrale dell’Associazione vengono decisi
dallo stesso Presidente Nazionale, su conforme parere del Comitato
centrale. I ricorsi e reclami collettivi e quelli redatti in
forma irriguardosa ed astiosamente polemica non saranno presi in
considerazione costituendo per sé palese mancanza
disciplinare. 7. Il giudizio relativo a tale irricevibilità
spetta, insindacabilmente al Comitato centrale o al Consiglio
nazionale, rispettivamente nei casi in cui i reclami siano prodotti
da iscritti alle Sezioni oppure alla Sede centrale. 8. Le
procedure di irrogazione sono previste dal Regolamento di
attuazione.
Art. 11 (Perdita della qualità di
socio) 1. I soci possono cessare di far parte
dell'Associazione per volontaria rinuncia. 2. Il socio moroso,
rinunciatario, sospeso, radiato o espulso perde il diritto all’uso
del distintivo sociale e della tessera – che deve essere ritirata –
nonché la possibilità di fruire di ogni beneficio morale,
assistenziale ed economico connesso all’appartenenza
all’Associazione. E' considerato moroso il socio che, invitato a
rinnovare la tessera per l'anno in corso ed a pagare la quota
associativa, non vi provveda entro un termine di tre mesi
Art. 12 (Nomina del Presidente nazionale e dei
Vice Presidenti nazionali) 1. Il Presidente nazionale ed i
due Vice Presidenti nazionali – di cui uno vicario – vengono eletti,
nel loro seno, da nove consiglieri, possibilmente tre per ciascuna
categoria di ufficiali, marescialli e brigadieri, appuntati e
carabinieri – eletti dagli Ispettori regionali tra i soci delle
sezioni di Roma non facenti parte dei Consigli direttivi delle
Sezioni stesse.
Art. 13 (Funzioni del Presidente Nazionale e
dei Vice Presidenti nazionali)
1. Il Presidente
nazionale rappresenta l'Associazione ed emana tutte le disposizioni
di carattere generale che ritenga opportune per la migliore
applicazione dello statuto e del regolamento. 2. I Vice
Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono gli
incarichi di volta in volta ed essi affidati. 3. In caso di
assenza del Presidente, è chiamato a sostituirlo il Vice Presidente
vicario.
Art. 14 (Composizione del Consiglio
nazionale)
1. Il Consiglio nazionale è
costituito: a) dal Presidente nazionale che lo presiede; b)
dai due Vice Presidenti; c) dagli Ispettori regionali quali
membri di diritto; d) dai sei Consiglieri che residueranno dopo
l’elezione del Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti
nazionali, di cui al precedente art. 12 e) dal Segretario
nazionale che è nominato dal Presidente nazionale fra i soci
effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto; f) dal
direttore responsabile dell’organo di stampa dell’Associazione
nominato dal Presidente Nazionale sentito il Comitato centrale,
senza diritto al voto.
Art. 15 (Funzioni e attività del Consiglio
nazionale)
1. Il Consiglio nazionale: a) delibera
sulla gestione amministrativa e sui bilanci preventivo e consuntivo
della Sede centrale dell'Associazione, nonché in materia
organizzativa ed operativa a livello generale; b) decide
preventivamente sulle iniziative che importino modifiche al bilancio
o implichino impegni morali per l'Associazione; c) dà parere
sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente; d) delibera le
modifiche allo Statuto e al Regolamento. 2. Il Consiglio
nazionale è convocato dal Presidente nazionale, ogni qualvolta lo
ritenga necessario, e in ogni caso almeno una volta all’anno, non
oltre il mese di maggio, per l'approvazione dei bilanci. Deve essere
altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi
componenti. I componenti il Consiglio nazionale residenti fuori
Roma potranno comunicare per iscritto il proprio avviso sulle
questioni all'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni
del Consiglio nazionale è necessaria la presenza di almeno la metà
dei Consiglieri. Per la deliberazione delle modifiche allo
statuto è necessaria la presenza dei tre quarti dei consiglieri ed
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 16 (Comitato centrale)
1. Il
Comitato centrale è costituito da: a) Presidente nazionale; b)
Vice Presidenti nazionali; c) Consiglieri nazionali; d)
Segretario nazionale senza diritto al voto. 2. Compito del
Comitato centrale è quello di collaborare con il Presidente
nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella
soluzione di casi urgenti. Assolve altresì i compiti consultivi
previsti dall’art. 10 del presente Statuto.
Art. 17 (Segretario Nazionale)
1.
Il Segretario nazionale: a) amministra i beni della Sede centrale
dell'Associazione; b) coadiuva il Presidente nazionale; c)
provvede alle varie incombenze amministrative; d) compila i
bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono, poi, presentati
al Consiglio nazionale, per l'approvazione, non oltre il mese di
maggio di ciascun anno, dal Presidente nazionale, sentito il
Comitato centrale.
Art. 18 (Collegio sindacale)
1. Il
Collegio sindacale è costituito da tre membri nominati dal Comitato
centrale. 2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Detto
collegio controlla almeno ogni sei mesi i registri ed i documenti
contabili, nonché i bilanci dell'Associazione redigendo una
relazione da rimettere al Comitato centrale, che ne darà
comunicazione al Consiglio nazionale per la prescritta
autorizzazione ai sensi del precedente art. 15.
Art. 19 (Ispettori Regionali)
1.
Gli Ispettori regionali vengono eletti per referendum dai Presidenti
delle Sezioni di ciascuna regione, con procedura precisata nel
regolamento. La Presidenza Nazionale proclama eletto il socio
segnalato dal maggior numero di sezioni. 2. Gli Ispettori: a)
partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale; b) curano in
ogni campo l'attuazione delle direttive del Presidente nazionale da
parte delle Sezioni; c) concorrono alla organizzazione, allo
sviluppo e potenziamento delle Sezioni e vigilano sulla osservanza
dello statuto e del regolamento dell'Associazione, anche nel settore
del Volontariato; d) mantengono relazioni con i Comandi dell'Arma
e con le autorità militari e civili nella sede
dell'Ispettorato; e) eseguono, per incarico del Presidente
nazionale o d’iniziativa, motivate ispezioni ed inchieste; f)
informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente
nazionale. 3. In caso di indisponibilità dell'Ispettore
competente il Presidente nazionale può affidare incarichi ispettivi
a soci particolarmente qualificati. 4. Per lo svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e di controllo, gli Ispettori si
avvalgono di Coordinatori provinciali (Delegato regionale per la Val
d’Aosta) eletti tra i soci effettivi non in servizio dai Presidenti
delle Sezioni della provincia.
Art. 20 (Sezioni)
1. Le Sezioni
sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto fra i
possibili soci effettivi un numero di adesioni non inferiore a
quindici. La loro costituzione deve essere preventivamente
autorizzata dal Presidente nazionale, il quale, alla prima riunione,
ne informa il Comitato centrale. 2. Il limite delle quindici
adesioni non è applicabile alle sezioni estere.
Art. 21 (Presidente di Sezione)
1.
Il Presidente di Sezione: a) cura lo sviluppo della Sezione
secondo le direttive generali dell’Associazione; b) promuove
nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed
economica dei soci; c) attua le direttive degli Ispettori e
facilita questi nell'assolvimento delle loro attribuzioni; d) può
avvalersi di apposito Comitato sezionale nominato dal Consiglio e da
lui presieduto, per un più efficace sviluppo dell’attività
organizzativa, assistenziale, ricreativa e culturale; e) per il
perseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali il
Presidente di Sezione – sentito il Consiglio sezionale – può
autorizzare la costituzione di un gruppo composto da socie
effettive, familiari o simpatizzanti, delegandone il coordinamento a
chi tra le componenti riunisca i necessari requisiti. Tale gruppo
assume la denominazione di “Gruppo delle Benemerite”. In
occasione di manifestazioni ufficiali le “benemerite” indossano
l’uniforme sociale prevista dal Regolamento di attuazione. 2. E'
in facoltà del Presidente di sentire il parere del consiglio di
Sezione su tutte le questioni sulle quali ritenga
interpellarlo. Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e
vincolante per tutte le iniziative che importino aggravi al bilancio
della Sezione o ne implichino impegni morali.
Art. 22 (Vice Presidente di
Sezione)
1. Le Sezioni, i cui iscritti superino il
numero di cinquanta, possono eleggere un Vice Presidente, il quale
coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve
gli incarichi che di volta in volta gli vengono da lui
affidati. 2. Per le Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il
Consigliere più elevato in grado od anziano nel grado, sostituisce
in caso di assenza, il Presidente. 3. Il Presidente ed il Vice
Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio di Sezione nel
proprio seno.
Art. 23 (Costituzione ed elezione del Consiglio
di Sezione)
1. Il Consiglio di Sezione, presieduto dal
Presidente di questa, è costituito in base al numero dei soci,
secondo quanto stabilito dal Regolamento, da un minimo di cinque ad
un massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti
dall’Assemblea dei soci. 2. All’Assemblea elettorale possono
partecipare tutti i soci effettivi non in servizio iscritti alla
Sezione e alla Sottosezione in regola con il pagamento della quota
annuale di associazione. Il socio impossibilitato a partecipare può
farsi rappresentare da altro socio effettivo mediante delega
scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo socio. 3.
L’assemblea elettorale è valida, in prima convocazione, se è
presente almeno la metà dei soci della Sezione – compresi quelli
delle Sottosezioni; in seconda convocazione è valida qualunque sia
il numero dei soci presenti e rappresentati. Tra la prima e la
seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore. 4.
L’Assemblea elettorale è convocata dal Presidente di Sezione – o dal
Commissario straordinario nell’ipotesi di cui all’articolo 33 – con
avviso da inviarsi ai soci almeno trenta giorni prima dalla data
stabilita per la riunione. 5. Le candidature vanno presentate al
Presidente di Sezione almeno cinque giorni prima dell’Assemblea
elettorale. Ogni socio effettivo può proporre la propria
candidatura, dichiarando di accettare l’eventuale elezione. 6. Il
Presidente di Sezione espone all’albo le candidature pervenute e
predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati
elencati in ordine alfabetico e preceduti dal grado. 7.
L’elettore può votare per la metà più uno dei componenti dell’organo
da eleggere. Si intendono eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero dei voti; in caso di parità viene proclamato eletto
il più elevato in grado o più anziano nel grado. 8. Qualora
nessuna candidatura venisse presentata nei termini di cui sopra,
l’Assemblea elettorale nominerà una commissione di tre membri per la
compilazione di una lista unica, da sottoporre al voto dei soci
presenti e rappresentati. 9. Lo svolgimento dell’Assemblea
elettorale è disciplinato dal Regolamento.
Art. 24 (Funzioni del Consiglio di
Sezione)
1. Il Consiglio di Sezione: a) revisiona i
bilanci preventivo e consuntivo della Sezione; b) dà pareri su
tutte le questioni sulle quali il Presidente ritenga di
sentirlo; c) è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi
lo ritenga opportuno e, comunque, possibilmente almeno una volta
ogni trimestre. 2. Il Consiglio, inoltre, deve essere convocato
dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno la metà dei
consiglieri. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzioni di
Segretario, senza diritto al voto, il Segretario della Sezione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Sezione è
necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri.
Art. 25 (Segretario di Sezione)
1.
Il Segretario della Sezione, che è nominato dal Presidente tra i
soci effettivi della Sezione: a) coadiuva il Presidente
nell'opera di organizzazione e sviluppo della Sezione; b)
provvede alle varie incombenze amministrative; c) prepara i
bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla revisione del
Consiglio di Sezione.
Art. 26 (Sottosezione)
1. Nelle
località dove non sia possibile raccogliere il numero di adesioni,
stabilito dall'art. 20 per la costituzione della Sezione, può
costituirsi la Sottosezione, con un minimo, però, di cinque
iscritti, che dipende dalla Sezione viciniore. Essa è retta da un
Fiduciario, che è nominato dal Presidente della Sezione, e che fa
parte del Consiglio di Sezione senza diritto al voto.
Art. 27 (Commissione di
disciplina)
1. Presso ogni Ispettorato regionale è
costituita una commissione di disciplina composta dai tre Presidenti
di Sezione della Regione più elevati in grado o più anziani nel
grado. Il più elevato in grado o, a parità di grado, il più
anziano, assume la presidenza. In caso di incompatibilità, per
coinvolgimento personale, l’Ispettore procede alla nomina temporanea
di sostituto.
Art. 28 (Approvazione della nomina di cariche
sociali)
1. La nomina del Presidente nazionale, dei
Vice Presidenti nazionali e dei Consiglieri nazionali non di diritto
devono essere approvate dal Comandante Generale dell’Arma. 2. Le
nomine degli Ispettori regionali, dei Presidenti, Vice Presidenti e
Consiglieri delle Sezioni sono approvate dal Presidente nazionale.
Art. 29 (Durata delle cariche
sociali)
1. Le cariche sociali hanno la durata di
cinque anni e possono essere confermate secondo le previste
procedure. 2. La cessazione della carica ha luogo per ultimato
periodo, per dimissioni o per rimozione. 3. Qualora nel Consiglio
nazionale o nei consigli Sezionali venga a mancare un membro,
subentra, fino allo scadere del quinquennio, il socio che nelle
elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti. Nella
impossibilità di attuare tale sistema, è concessa facoltà al
Presidente nazionale di provvedere con incarichi particolari per il
residuo periodo di carica.
Art. 30 (Retribuzione delle cariche
sociali)
1. Le cariche sociali non sono
retribuite.
Art. 31 (Diminuzione dei soci di una
sezione)
1. Se il numero dei soci di una Sezione
diminuisce si da essere al disotto del minimo stabilito dall'art.
20, il Presidente nazionale può deliberare lo scioglimento della
Sezione stessa oppure la sua trasformazione in Sottosezione.
Art. 32 (Beni delle Sezioni sciolte o
trasformate in Sottosezioni)
1. Nel caso di
scioglimento della Sezione, i beni ad essa appartenenti passeranno
alla sede centrale dell'Associazione; in caso di trasformazione in
Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale verrà a
dipendere.
Art. 33 (Rimozione delle cariche
sociali)
1. L’Ispettore regionale che si renda
responsabile di gravi fatti riconducibili alle ipotesi di cui
all’art. 9, comma 2° o che persista nel trascurare di assolvere le
sue attribuzioni può essere rimosso dal Presidente nazionale,
sentito il parere dei componenti il Consiglio nazionale. 2. Il
Presidente nazionale – d’iniziativa o su proposta dell’Ispettore
regionale – ha la facoltà di: a) Rimuovere un Coordinatore
provinciale o Presidente di Sezione – anche in via cautelare e
sentito il Comitato centrale – per gravi fatti riconducibili alle
ipotesi di cui all’art. 9, comma 2°, per irregolarità di carattere
amministrativo o per inattività; b) Sciogliere un Consiglio
sezionale per insanabili contrasti interni, per irregolarità di
carattere amministrativo o per inattività. 3. In caso di
scioglimento del Consiglio di Sezione, il Presidente nazionale, su
proposta dell'Ispettore regionale, nominerà un Commissario
straordinario, il quale provvederà alla ordinaria amministrazione e
disporrà per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla data dello
scioglimento. 4. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il
Presidente nazionale, previo parere del Comitato centrale, può, in
attesa del parere del Consiglio nazionale, sospendere senz'altro
dalle funzioni un Ispettore regionale, nominando per sostituirlo un
Ispettore ad interim. 5. In caso di rimozione o di dimissioni del
Presidente di Sezione, il Consiglio sezionale, chiamando nel suo
seno altro membro secondo il disposto dell'art. 29, provvede alla
elezione del nuovo Presidente. Analogamente si procederà in caso
di dimissioni del Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti
nazionali, tenuto presente quanto stabilito dal precedente art. 12.
Art. 34 (Finanze e bilanci)
1.
L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle delle Sezioni
sono autonome. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. 2.
La Sede centrale dell'Associazione deve compilare il bilancio
preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno
precedente non oltre il mese di aprile di ogni anno e sottoporli
all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di maggio.
3. Il Presidente nazionale deve trasmettere, per conoscenza, non
oltre il mese di maggio, al Comandante generale dell'Arma, copia del
bilancio consuntivo dell'Associazione. 4. Le Sezioni devono
inviare i propri bilanci alla Sede centrale dell'Associazione, per
la definitiva approvazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno.
5. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno
una volta l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione dei
bilanci consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in
corso, nonché per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita
e lo sviluppo della Sezione. 6. Per la validità dell’assemblea e
per le eventuali deleghe valgono le prescrizioni di cui all’art. 23,
commi 2° e 3°. 7. Gli Ispettori devono far tenere alla Presidenza
dell'Associazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno, la
contabilità relativa alle somme da questa ricevuta per il
funzionamento dei loro uffici.
Art. 35 (Entrate della Sede
centrale)
1. Le entrate della Sede centrale
dell’Associazione sono costituite: a) dalla percentuale sulle
quote annuali dei soci delle Sezioni, una parte della quale è
devoluta al funzionamento degli uffici degli Ispettori regionali e
rimborso spese degli Ispettori e Coordinatori provinciali; b)
dalle quote annuali dei soci iscritti direttamente alla Sede
centrale dell’Associazione; c) dalla quote volontariamente
versate dai militari in servizio; d) da eventuali donazioni,
lasciti, elargizioni ed oblazioni; e) dai proventi di attività
varie, preventivamente autorizzare dal Presidente nazionale; f)
dalla rendita dei fondi assistenziali.
Art. 36 (Entrate degli Ispettori
regionali)
1. Le entrate degli Ispettori regionali sono
costituite: a) dalle somme assegnate dalla Presidenza nazionale
per lo svolgimento delle funzioni loro devolute; b) dalle rendite
dell’eventuale fondo di ogni Ispettore regionale.
Art. 37 (Entrate delle Sezioni)
1.
Le entrate delle Sezioni sono costituite: a) dalle quote annuali
dei soci dedotta la percentuale prevista dalla lettera a)
dell’articolo 35; b) dai contributi suppletivi dei soci,
eventualmente determinati dall’assemblea degli stessi, anno per
anno, in aggiunta alle quote annuali; c) dagli eventuali
contributi volontari dei soci; d) dai proventi in attività
varie, preventivamente autorizzate dal Presidente nazionale; e)
dalla rendita del fondo sezionale.
Art. 38 (Definizione delle quote
contributive)
1. La misura delle quote previste dalle
lettere a) e b) dell'articolo 35 e dalla lettera a) dell'articolo 37
è annualmente stabilita dal Consiglio nazionale che definisce anche
la percentuale di cui alla lettera a) dell’articolo 35. 2. La
misura del contributo annuale dei soci collettivi è lasciata alla
discrezione dei soci stessi.
Art. 39 (Regolamento di
esecuzione)
1. Il regolamento per l’esecuzione del
presente Statuto viene redatto dalla Presidenza Nazionale e
sottoposto all’approvazione del Consiglio nazionale. Si dà
mandato al Presidente nazionale di procedere al deposito del
presente Statuto negli atti di un notaio a sua scelta, nonché di
attivare le pratiche per l’iscrizione dell’Associazione nel Registro
delle persone giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del
Governo-Prefettura di Roma.
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