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ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARABINIERI
REGOLAMENTO
PER
L'ESECUZIONE
DELLO
STATUTO
ORGANICO
DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARABINIERI

Art. 1
Scopi
L’ANC, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si
propone il perseguimento degli scopi
associativi assumendo iniziative atte a rendere operanti le
norme di cui all’art. 2 dello Statuto:
– costituendo fondi per lo svolgimento di attività assistenziali
e sociali;
– stipulando convenzioni commerciali, assicurative, bancarie,
medico-sanitarie, turistico ricreative e culturali a favore dei
Soci.
Per dare attuazione al disposto dell’ultima parte dell’art. 2
dello Statuto, l’Associazione promuove lo sviluppo di attività
di volontariato:
– generico, attraverso le Sezioni territoriali;
– di protezione civile, secondo la legislazione di settore,
mediante appositi nuclei che, pur avendo autonomia gestionale e
patrimoniale, operano in armonia con i principi
dell’Associazione, conformandosi alle regole di carattere
generale da questa dettate in materia, tramite il SECOV
(Servizio Coordinamento Volontariato).
A tal fine, i Presidenti di Sezione, gli Ispettori regionali e
la Presidenza Nazionale svolgono attività di coordinamento,
indirizzo e controllo.
Art. 2
Bandiere e medagliere
Le Bandiere nazionali che l’Associazione, le Sezioni e le
Sottosezioni sono autorizzate ad usare devono essere acquistate
a loro spese o accettate in dono da Enti militari e civili, da
comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità.
La stessa normativa vale per i labari delle Sezioni estere.
La Bandiera nazionale deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
– drappo tricolore bordato di giallo con cravatta azzurra e
frangia argentata con iscrizioni;
– asta di metallo bianco, portante la lancia con la fiamma
dell’Arma.
Quando il Medagliere dell’Arma muove per raggiungere il posto
assegnatogli deve ricevere gli onori. Gli stessi onori competono
quando passa davanti alla guardia schierata.
I Soci di scorta d’onore devono indossare l’uniforme sociale.
Art. 3
Uniforme Sociale
Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle
attività istituzionali sono riportate nell’allegato 1.
L’Associazione adotta ogni possibile iniziativa per consentire
ai soci l’acquisizione degli accessori all’uniforme stessa.
II sopracolletto per i componenti del Consiglio nazionale è
interamente bordato col seguente numero di galloncini piatti
dorati:
– 3 per il Presidente od il Commissario nazionale;
– 2 per i Vice Presidenti nazionali;
– 1 per i Consiglieri nazionali, gli Ispettori regionali ed il
Segretario nazionale.
Il Segretario nazionale inoltre, al di sopra del galloncino, ne
applica un altro soltanto fino al termine degli alamari.
I Coordinatori provinciali ne applicano uno dorato ma solo fino
al termine degli alamari.
Per i componenti il Consiglio sezionale è prescritta analoga
bordatura col seguente numero di galloncini piatti argentati:
– 3 per i Presidenti o i Commissari di Sezione;
– 2 per il Vice Presidente (ove esiste);
– 1 per i Consiglieri ed i Fiduciari delle Sottosezioni ed il
Segretario.
Anche il Segretario sezionale, al di sopra del galloncino, ne
applica un altro fino al termine degli alamari.
Art. 4
Ammissione dei Soci
Le domande di ammissione a Socio effettivo non in attività di
servizio, familiare e simpatizzante vanno presentate o trasmesse
dagli interessati direttamente al Presidente della Sezione
competente per territorio (allegato 2). Sulla domanda delibera
il Consiglio sezionale.
Nei casi in cui ricorrano particolari situazioni di opportunità,
gli Ispettori possono autorizzare l’iscrizione o il suo rinnovo
presso altra Sezione o Sottosezione viciniore.
Il Presidente nazionale d’iniziativa o su proposta
dell’Ispettore o del Coordinatore provinciale (sempre tramite
Ispettore) può autorizzare, per lo stesso motivo, l’iscrizione
presso la sede centrale dell’Associazione.
I militari in attività di servizio possono presentare la domanda
al Presidente nazionale o al Presidente di Sezione
territorialmente competente, che provvederà all’inoltro alla
Presidenza nazionale per il rilascio della tessera sociale.
II Presidente nazionale o della Sezione, nei casi in cui le
domande di ammissione a Socio non vengano accolte, ne danno
notizia agli interessati con comunicazione scritta di carattere
personale. In caso di cambio di residenza o domicilio il Socio
può chiedere l’iscrizione alla Sezione competente per
territorio, che ne darà notizia a quella cedente.
Art. 5
Soci Militari in Servizio
I militari dell’Arma in servizio di tutti i gradi, i quali
presentano domanda di iscrizione all’Associazione, devono darne
notizia ai Comandi di appartenenza.
All’atto del congedamento i militari Soci, senza alcun obbligo
di ulteriore contributo fino al 31 dicembre dell’anno in cui il
congedamento è avvenuto, passano di diritto a far parte delle
Sezioni o delle Sottosezioni aventi giurisdizione nella località
nella quale il militare ha eletto il proprio domicilio,
acquisendo i diritti e doveri propri dei Soci effettivi in
congedo.
Art. 6
Soci familiari e simpatizzanti
Possono essere Soci familiari anche gli ascendenti, discendenti,
fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di coloro che abbiano
prestato o prestino servizio nell’Arma.
Presso le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a
tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di
elettorato attivo e passivo.
I Soci simpatizzanti compresi quelli appartenenti ai Nuclei di
volontariato di p.c. non possono superare il 30% dei Soci
effettivi di ciascuna Sezione.
Art. 7
Soci d'onore e benemeriti
Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su proposta dei
Presidenti di Sezione a seguito di ponderata valutazione dei
Consigli sezionali segnalano alla Presidenza Nazionale,
esprimendo parere, i nomi-nativi degli Enti, delle persone
nonché – per i Soci “d’Onore”,qualora i titolari sono deceduti –
dei loro legittimi rappresentanti (vedova nei confronti della
quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per
colpa di lei e purchè conservi lo stato vedovile; primogenito
degli orfani; o, in mancanza dell’una o degli altri, padre
ovvero madre ovvero il maggiore dei fratelli) in possesso dei
requisiti, previsti dall’art. 5 dello Statuto per essere
nominati Soci “d’Onore” o “Benemeriti” della Associazione.
Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà di proposta al
Comitato centrale.
Le proposte di nomina a Socio “benemerito” devono essere
motivate con l’indicazione delle particolari benemerenze
acquisite dalle persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti
albi, i nomi di tutti i Soci “d'Onore” e di quelli
“Benemeriti”.
La Presidenza Nazionale rilascia una speciale tessera con
fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per
conoscenza all’Ispettore) per la consegna al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della
tessera.
I Soci “d’Onore” e “Benemeriti” che abbiano prestato servizio
nell’Arma hanno tutti i diritti propri dei Soci effettivi.
I Soci “d’Onore” ed i soci “Benemeriti” sono:
– permanentemente iscritti all’Associazione;
– esenti dalle operazioni di tesseramento annuali.
I Soci “Benemeriti” rimangono in carico alle Sezioni proponenti.
Ove venissero meno i requisiti dell’attribuzione della qualifica
di “Benemerito” gli Ispettori inoltreranno motivata proposta al
Comitato centrale, per le conseguenti determinazioni.
Art. 8
Apoliticità del socio
Considerata l’apoliticità statutaria dell’Associazione Nazionale
Carabinieri (art. 2 dello Statuto), il Socio che accetti
candidature in liste elettorali politiche ed amministrative,
nazionali o locali, è tenuto ad autosospendersi per la durata
della campagna elettorale.
In caso di elezione è tenuto a presentare le dimissioni da
eventuali cariche sociali ricoperte. Tale preclusione è limitata
alla durata del mandato elettorale.
L’eventuale inosservanza va valutata ai sensi dell’art. 9 dello
Statuto.
Art. 9
Gratuità delle cariche sociali
Tutti i Soci prestano la loro opera a titolo gratuito. Ai Soci
che ricoprono cariche sociali o che svolgono particolari
incarichi per l’Associazione, compete il rimborso delle spese,
documentate, sostenute per i doveri d’ufficio e approvate
dall’organo collegiale di cui fanno parte o dall’organo
istituzionale che ha conferito l’incarico.
Art. 10
Gerarchie Sociali
Le gerarchie sociali connesse alle cariche istituzionali sono
esclusivamente di funzione e non di grado.
Art. 11
Disciplina - Procedure
I provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9 dello Statuto
vengono adottati secondo le competenze previste dall’art. 10
dello Statuto stesso.
Presupposto per la loro adozione è l’esistenza di uno dei
comportamenti indicati all’art. 9 primo capoverso del comma 2
lett. a. e b. dello Statuto; si basano, quindi, sulla
valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi di un fatto
che possa configurare l’ipotesi perseguibile disciplinarmente.
Le procedure disciplinari di qualsiasi grado debbono essere
ragionevolmente rapide. A ciascun titolare dell’azione
disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da
qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri enunciati al
richiamato art. 9 dello Statuto e di usare, nell’infliggere il
provvedimento, forma e modi lesivi della dignità del Socio
interessato.
Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si
dimette, viene considerato appartenente all’Associazione fino
alla conclusione del procedimento stesso.
Nel caso di infrazioni di lieve entità passibili di “richiamo”,
il titolare dell’azione disciplinare potrà adottare direttamente
il relativo provvedimento dopo aver sentito l’interessato.
Le fasi del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni della
sospensione e della espulsione sono le seguenti:
a. cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da
parte dell’organo competente ad infliggerla, direttamente o a
seguito di segnalazione di altri titolari degli organismi
associativi;
b. valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto
delle contestazioni al manchevole con indicazione del termine
per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le
contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le
norme violate;
c. esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta
al manchevole di ulteriori elementi giustificativi, con
indicazione del termine per la risposta;
d. trasmissione degli atti, in ragione della rispettiva
competenza, alla Commissione di disciplina o al Comitato
centrale per l’acquisizione del previsto parere. Quest’ultimi
possono, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per
l’acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il
proprio parere al titolare dell’azione disciplinare entro il
termine da questi indicato, di norma non superiore a trenta
giorni. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi
assistere da un difensore scelto tra i soci della propria
sezione, con almeno un anno solare di iscrizione alla stessa;
e. esame e decisioni conclusive da parte del titolare
dell’azione disciplinare;
f. comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con
ricevuta di ritorno) delle decisioni adottate. Per conoscenza ai
livelli gerarchici interessati.
La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere
adeguatamente motivata con la precisa e chiara indicazione,
ancorché sintetica, delle norme violate. La comunicazione stessa
dovrà altresì contenere l’indicazione della facoltà di ricorrere
contro il provvedimento alle Autorità e nei termini stabiliti
dall’art. 10 dello Statuto.
Art. 12
Ricorsi
Per i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari valgono le
norme di cui all’art. 10 dello Statuto. I destinatari del
ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità e
ammissibilità, disporranno nuovi accertamenti, qualora li
ritengano necessari, ed acquisiranno il parere degli organi
consultivi di cui all’art. 13.
I pareri della Commissione di disciplina o del Comitato centrale
saranno resi con l’osservanza delle disposizioni di cui al
successivo art. 13 e dell’art. 10 dello Statuto.
L’esito del ricorso sarà comunicato, all’interessato, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno. Per conoscenza ai livelli
gerarchici interessati.
Art. 13
Organi consultivi: Commissione di disciplina e Comitato
centrale
La Commissione di disciplina ed il Comitato centrale sono
composti come stabilito, rispettivamente, dagli articoli 27 e 16
dello Statuto. La prima, è presieduta come indicato al
richiamato art. 27; il Comitato centrale, in sede consultiva, è
presieduto dal Vice Presidente vicario o, in caso di sua
assenza, dal Vice Presidente.
La Commissione di disciplina viene nominata dall’Ispettore
regionale all’atto della sua nomina e di volta in volta
convocata.
Se durante il mandato qualche membro della Commissione di
disciplina viene a mancare per qualsiasi motivo, o in caso di
accertata impossibilità a partecipare ad una riunione, viene
sostituito, definitivamente nel primo caso e temporaneamente nel
secondo, con il Presidente di Sezione più elevato in grado o più
anziano che segue i membri in carica. Per il Comitato centrale è
sufficiente la presenza maggioritaria dei componenti. Non
possono prendere parte alle riunioni i componenti che hanno
concorso a promuovere il procedimento disciplinare od i
congiunti dell’inquisito.
Art. 14
Procedura per gli organi consultivi
La Commissione di disciplina o il Comitato centrale inviteranno
per iscritto – con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
- i soci nei cui confronti è stato instaurato procedimento
disciplinare a presentare le proprie giustificazioni per
iscritto con lettera raccomandata entro il termine di trenta
giorni. In caso di contestazioni, fa fede la data del timbro
postale.
Nel caso in cui si ritenga di convocare il manchevole, si
applicano le disposizioni di cui all’art 11, para. d) del
presente Regolamento.
I pareri della Commissione di disciplina e del Comitato centrale
sono emessi a maggioranza. La votazione avviene in ordine
inverso del grado o dell’anzianità nel grado dei presenti.
Le risultanze della riunione verranno verbalizzate e comunicate
entro il termine fissato, e comunque non oltre 30 giorni, al
titolare dell’azione disciplinare.
Art. 15
Sezioni estere - disciplina
Per le Sezioni costituite all’estero i provvedimenti
disciplinari di cui all’art. 9, primo capoverso del comma 2,
lett. a. e b., vengono adottati:
– il richiamo e la sospensione dal Presidente di sezione sentito
il Consiglio sezionale;
– l’espulsione dal Presidente nazionale direttamente o su
proposta del Presidente di Sezione, sentito il Comitato
centrale.
Si applicano - per quanto possibile – le procedure di cui
all’art. 11 del Regolamento.
I ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati dal
Presidente di sezione vengono decisi dal Presidente nazionale
sentito il Comitato centrale.
Si applicano – per quanto possibile – le procedure di cui
all’art. 12 del Regolamento.
Art. 16
Procedimenti penali
La sospensione e radiazione di cui all’art. 6 dello Statuto
vengono automaticamente determinati dal Presidente di Sezione,
per i Soci in attività di servizio, dal Presidente nazionale.
In caso di assoluzione va valutata la sussistenza di autonome
infrazioni disciplinari.
Art. 17
Attestati di benemerenza
E’ un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti,
persone e Soci che si siano distinti per attaccamento
all’Istituzione o per efficace azione organizzativa o che
abbiano procurato al Sodalizio benefici o vantaggi di un qualche
rilievo.
Gli Ispettori regionali di loro iniziativa o su indicazione dei
Coordinatori provinciali o dei Presidenti di Sezione – a seguito
di ponderate valutazioni del Consiglio sezionale – inoltreranno
alla Presidenza Nazionale proposte motivate.
La concessione è deliberata dal Comitato centrale.
La Presidenza Nazionale rilascia l’attestato su proprio modello
che invia alla Sezione per la consegna all’interessato.
Il conferimento dell’Attestato di benemerenza non attribuisce la
qualità di Socio, salvo il rispetto delle norme di cui al
precedente art. 4.
Art. 18 Convocazione
del Consiglio nazionale
I componenti del Consiglio nazionale,
che non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, hanno facoltà di
comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all’ordine del
giorno formulando, ove lo credano, osservazioni e proposte che, in
apertura di seduta, vengono portate a conoscenza dei Consiglieri nazionali
presenti per un’eventuale valutazione in sede di delibera. Per ogni
riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo,
sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario nazionale. La
data e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono,
dalla Segreteria nazionale, comunicate almeno dieci giorni prima della
data in cui le riunioni stesse dovranno essere tenute. In caso di
urgenza la convocazione può essere fatta a più breve termine. Per le
riunioni del Consiglio nazionale non sono ammesse deleghe.
Art. 19 Comitato
centrale
Il Comitato centrale collabora con il Presidente
nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di
casi urgenti ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. Le deliberazioni del
Comitato centrale vengono verbalizzate. II Presidente nazionale può
affidare a membri del Comitato centrale o a Soci qualificati lo studio di
problemi tecnico-amministrativi e la organizzazione di particolari
attività dell’Associazione.
Art. 20 Segretario
nazionale
Il Segretario nazionale ha la direzione e la
responsabilità della segreteria dell’Associazione, custodisce gli atti
contabili, redige i verbali del Consiglio nazionale e del Comitato
centrale, traduce in atto le loro deliberazioni e firma col Presidente
nazionale o con il Vice Presidente che eventualmente lo sostituisce gli
atti sociali. Il Segretario nazionale, nella sua qualità di
amministratore dei beni dell’Associazione, cura la esazione, rilasciandone
ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile delle somme che
pervengono alla Presidenza nazionale sotto qualunque titolo. Provvede
ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio nazionale o dal
Comitato centrale, ritirandone quietanza. Procede a tutti gli acquisti
necessari per il funzionamento degli uffici dell’Associazione e sorveglia
la regolare tenuta dell’inventario. Il Segretario nazionale provvede a
versare le somme riscosse sul conto corrente postale intestato
all’Asso¬ciazione o presso un Istituto di credito. Provvede anche, a
seguito di apposita deliberazione del Comitato centrale e nei limiti
fissati dalla predetta deliberazione, ad investire le somme in titoli al
portatore di Stato o garantiti dallo Stato. Ad ogni riunione del
Consiglio nazionale è tenuto a far conoscere la situazione di cassa
dell'Associazione. Per i bisogni ordinari di spesa ha facoltà di disporre
di una somma in contanti non superiore a euro 3.500 (tremilacinquecento)
sui fondi dell’Associazione.
Art. 21 Ispettori
regionali
Gli Ispettori regionali fanno parte del Consiglio
nazionale al quale sono tenuti a rappresentare le aspettative e le
aspirazioni dei soci delle Sezioni costituite nella loro giurisdizione,
nonché le possibilità che le Sezioni hanno di realizzare le finalità
sociali. Gli Ispettori esercitano funzioni direttive, di coordinamento
e di controllo fra gli organi centrali e gli organi periferici
dell’Associazione. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si
avvalgono dei Coordinatori provinciali di cui all’art. 19 punto 4 dello
Statuto, nonché di delegati per settori specifici di attività. Per la
tenuta ed il disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile, relativo
alle loro funzioni si avvalgono di Soci appartenenti alle Sezioni della
giurisdizione.
Art. 22 Coordinatori
provinciali
II Coordinatore provinciale non costituisce
livello gerarchico ed assolve tutti i compiti demandategli dall’Ispettore
regionale ai sensi dell’art. 19.4 dello Statuto. Viene eletto dai
Presidenti delle Sezioni costituite nel territorio della provincia riuniti
in assemblea convocata dall’Ispettore. Ciascun Presidente di Sezione –
in caso di impossibilità a partecipare – può delegare un componente del
Consiglio sezionale. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Dieci
giorni prima della data stabilita per la riunione dell’assemblea
elettorale, i Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio sezionale,
comunicano all’Ispettore regionale il nominativo di un Socio effettivo
della provincia che intenda candidarsi per la carica. L’Ispettore
regionale predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati
in ordine alfabetico e preceduti dal grado. Ogni rappresentante di
Sezione dispone di un solo voto. L’assemblea elettorale è presieduta
dall’Ispettore regionale che, coadiuvato da tre scrutatori scelti fra i
presenti, dà inizio alla votazione che viene effettuata con scheda e a
scrutinio segreto. In caso di parità di voti va proclamato eletto il
Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Delle
operazioni di voto e del risultato delle votazioni viene redatto verbale,
da trasmettere in copia alla Presidenza Nazionale ed alle Sezioni
interessate. Il Coordinatore provinciale ha sede presso la Sezione cui
è iscritto.
Art. 23 Sezioni
territoriali
La Sezione può essere costituita nei Comuni ove
sia stato possibile raccogliere un numero di adesioni non inferiore a 15
fra chi abbia prestato servizio nell’Arma, ivi residenti. Il promotore
o chi sia stato a ciò delegato inoltra la proposta all’Ispettore regionale
indicando: – nominativi e grado degli aderenti; – il nominativo di chi
sia disposto ad assumere l’incarico di Commissario. L’Ispettore
trasmette alla Presidenza Nazionale motivato parere con l’indicazione
della circoscrizione territoriale dell’istituenda Sezione. La
Presidenza Nazionale autorizza e nomina il Commissario. Questi nel più
breve tempo possibile: – procede alla convocazione dell’Assemblea
elettorale; – trasmette, per l’approvazione, alla Presidenza ed
all’Ispettore i verbali delle elezioni; – effettua il passaggio delle
consegne al Presidente di Sezione neo-eletto. Nei capoluoghi di Regione
possono essere costituite più Sezioni con giurisdizione territoriale, di
norma, non inferiore a quella del Comando Compagnia territoriale
Carabinieri. Le Sezioni comunicano alla Presidenza Nazionale – per il
tramite degli Ispettori, che inoltrano sollecitamente con parere motivato
– tutto quanto comporta una valutazione ed un eventuale intervento di quel
livello gerarchico. In particolare: proposte di cui agli artt. 7 e 17 del
Regolamento, concessione di sussidi e di contributi alle Sezioni,
organizzazione di raduni, cerimonie, altre manifestazioni ed eventuali
contrasti in ambito Sezioni. E' fatto divieto alle Sezioni di
rivolgersi per qualsiasi motivo direttamente alle Autorità centrali ed al
Comando Generale dell’Arma. Esse invece possono, nelle forme dovute e per
fini assistenziali, rivolgersi direttamente alle Autorità provinciali o
locali. Per la costituzione di sezioni estere le notizie di cui sopra
vengono direttamente inviate alla Presidenza Nazionale.
Art. 24 Denominazione
di Sezione
Le Sezioni possono intitolarsi, previa
approvazione della Presidenza Nazionale, ad un Eroe, ad un Caduto
dell’Arma ovvero, in carenza, a Socio deceduto che abbia acquisito
documentate benemerenze ANC. Al nome del prescelto deve seguire anche
quello della località di costituzione (Es.: Sezione V.Brig. Salvo
D’ACQUISTO di ............... ) Le Sezioni che si intitolano ad Eroi
dell’Arma espongono convenientemente nei locali della loro sede la
fotografia dell’Eroe unitamente alla riproduzione della motivazione delle
ricompense che premiarono il suo valore.
Art. 25 Presidente di
sezione
II Presidente di Sezione adotta tutte le iniziative
per il perseguimento delle finalità statutarie: – rendendo edotto il
Consiglio di sezione ove non vi siano implicazioni a carattere
oneroso; – rappresentando al Consiglio – per l’approvazione – quelle
che comportino oneri o impegni morali. Nel settore del Volontariato
assolve le funzioni configurate all’art. 1 del presente Regolamento.
Art. 26 Segretario di
sezione
II Segretario della Sezione coadiuva il Presidente
della Sezione ed as¬sume personalmente le funzioni di cassiere economo,
che, per le Sezioni numerose, possono dal Presidente essere affidate ad un
Socio che dimostri particolare attitudine ad assolverle. Le
attribuzioni del Segretario delle Sezioni sono, in quanto possibile,
analoghe a quelle previste dal precedente articolo 20 per il Segretario
nazionale. Non ha autonoma disponibilità di fondi. Pertanto è
responsabile delle scritture contabili e dei movimenti di cassa e provvede
alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’esame
del Consiglio di Sezione.
Art. 27 Revisori dei
conti di Sezione
Nella sua prima riunione il Consiglio
sezionale procede alla nomina di due Revisori dei conti scelti tra i Soci
effettivi della Sezione. In alternativa, uno dei Revisori può essere
scelto tra i Soci familiari con specifica competenza. I revisori hanno
il compito di controllare, anche disgiuntamente, la gestione economica e
amministrativa della sezione e di riferire all’Assemblea sul bilancio
consuntivo; possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Sezione,
esprimendo preliminari valutazioni sugli impegni di spesa significativi,
facendone constare a verbale.
Le gerarchie sociali connesse alle
cariche istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di grado.
Art.
28 Sottosezione
II Fiduciario della Sottosezione,
nominato dal Presidente della Sezione, partecipa al Consiglio senza
diritto di voto; quando sia impossibilitato ad intervenire alle riunioni
indette dalla Sezione può comunicare per iscritto il proprio avviso sulle
questioni all’ordine del giorno. II Presidente della Sezione comunica
alle dipendenti Sottosezioni le date di convocazione e l’ordine del giorno
di ogni assemblea, comprese le assemblee elettorali, nonché delle riunioni
del Consiglio di Se-zione ed i relativi ordini del giorno. Le Sezioni
aventi sede in località tra loro vicine, qualora i Soci inscritti in esse
lo decidano a maggioranza, possono trasformarsi in Sottosezioni per
fondersi nella Sezione centrale, allo scopo di costituire, a comune
vantaggio, un sodalizio più numeroso e di maggiore potenzialità morale ed
economica. Similmente le Sottosezioni che raggiungono il numero di Soci
previsto dall’art. 20 dello Statuto possono chiedere di trasformarsi in
Sezioni.
Art. 29 Consiglio di
Sezione
II Consiglio di Sezione rappresenta tutti gli
iscritti in essa e, oltre i compiti di cui all’art. 24 dello Statuto, ha
facoltà di farsi promotore di proposte organiche e complete da sottoporre
– tramite gli Ispettori – alle decisioni del Consiglio nazionale, purché
risultino votate a maggioranza e riflettano questioni di principio o
l’adozione di provvedimenti di carattere generale. La data e l’ordine
del giorno delle riunioni sono comunicati ai membri del Consiglio dal
Presidente della Se¬zione almeno otto giorni prima della data fissata per
la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con
preavviso di almeno 24 ore. Ciascun Consigliere, tre giorni avanti la
riunione del Consiglio o prima di iniziare la discussione, nei casi
d’urgenza, può proporre al Presidente la trattazione di argomenti non
all’ordine del giorno, argomenti, che una volta inseriti per
determinazione del Presidente nell’ordine dei lavori, possono essere
portati in discussione. Per ogni riunione viene redatto verbale
riassuntivo. Non sono ammesse deleghe. II Consiglio sezionale ha
l’obbligo della più scrupolosa cura del patrimonio sociale e deve
vigilare, anche a mezzo dei Revisori, affinché le spese siano sempre
contenute nei limiti di bilancio in modo da non incontrare
passività. Delle eventuali irregolarità amministrative i componenti del
Consiglio rispondono personalmente ed a norma di legge. Le cariche di
Consigliere di Sezione, Revisore dei conti e Segretario di Sezione sono
tra loro incompatibili. Alle riunioni del Consiglio possono intervenire –
su invito del Presidente della Sezione – il Presidente del Nucleo di
volontariato di p. c. e la delegata del gruppo delle “Benemerite”, senza
diritto al voto.
Art. 30 Assemblea di
sezione Convocazione, costituzione, disciplina delle sedute
L’Assemblea di Sezione è costituita dai Soci effettivi non
in servizio e in regola con il versamento della quota sociale. Il Socio
impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro Socio
effettivo mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per
singolo Socio. All’Assemblea possono partecipare, senza diritto al
voto, i Soci di tutte le categorie iscritti alla Sezione e alla
Sottosezione, che possono intervenire nella discussione solo su
autorizzazione del Presidente. L’Assemblea, che può essere ordinaria o
straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di
Sezione. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con
avviso personale, da inviarsi a tutti gli iscritti almeno trenta giorni
prima dell’Assemblea. La verifica dei poteri per l’ammissione
all’Assemblea è compito del Consiglio di Sezione ed è soggetta alla
vigilanza e al controllo del Presidente. Per la validità dell’Assemblea
si osservano le disposizioni di cui all’art. 23.3 dello Statuto.
L’Assemblea viene aperta e presieduta dal Presidente della Sezione che
procede alla nomina di un segretario per la redazione del verbale. Il
Presidente è responsabile del buon andamento dei lavori, fa osservare le
norme dello Statuto e del presente Regolamento, concede la parola,
stabilisce l’ordine delle votazioni e ne comunica il risultato. I Soci
che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi presso la
presidenza dell’Assemblea e hanno facoltà di parola in ordine di
iscrizione. Ogni Socio può intervenire una sola volta nel corso della
discussione di un singolo argomento. Qualora un Socio ammesso a parlare
non si attenga strettamente all’argomento in discussione, il Presidente,
dopo un primo richiamo, gli toglie la parola. Se nell’Assemblea
insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un richiamo all’ordine, può
espellere i responsabili e nei casi di maggior gravità, sospendere o
sciogliere la seduta. Il responsabile o i responsabili degli incidenti ne
rispondono in sede disciplinare. Tutte le eventuali votazioni hanno
luogo a scrutinio palese. Qualora un terzo dei Soci effettivi presenti
e rappresentati chieda che la votazione avvenga per appello nominale si
procede in ordine inverso di grado: i membri del Consiglio sezionale però
votano per ultimi, sempre in ordine inverso di grado o di anzianità di
grado. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente
espressi. A parità di voti vale il voto del Presidente.
Art. 31 Assemblea
ordinaria: competenze
Le competenze specifiche dell’Assemblea
ordinaria sono: – deliberare sulla relazione programmatica e sul
bilancio preventivo predisposto dal Consiglio sezionale; – deliberare
entro il mese di marzo, sulla relazione e sul bilancio consuntivo
dell’anno decorso, corredato della relazione dei Revisori dei conti; –
deliberare, su proposta del Consiglio sezionale, l’aliquota delle entrate
della Sezione da devolvere alle sottosezioni (ove costituite ) per far
fronte al loro funzionamento; – stabilire, su proposta del Consiglio
sezionale, eventuali contributi dei Soci in aggiunta alle quote
sociali; – stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, la
costituzione di un fondo sociale a beneficio dei Soci in particolare
situazione di bisogno.
Art. 32 Assemblea
straordinaria
Con delibera del Consiglio di Sezione o su
richiesta di almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla Sezione
ovvero dell’Ispettore regionale, possono essere convocate assemblee
straordinarie per l’esame di questioni urgenti o di particolare
rilievo. Per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento
dell’Assemblea straordinaria si applicano le norme previste all’art. 30
del presente Regolamento.
Art. 33 Assemblea
elettorale
La convocazione e la costituzione dell’Assemblea
per l’elezione dei componenti il Consiglio di Sezione avvengono secondo le
procedure stabilite agli artt. 23 dello Statuto e 30 del presente
Regolamento, in quanto applicabili. Della convocazione deve essere data
comunicazione all’Ispettore regionale ed al Coordinatore provinciale.
L’Assemblea viene aperta dal Socio presente più elevato in grado o più
anziano nel grado, il quale fa procedere all’elezione, per alzata di mano,
del Presidente e del Segretario dell’Assemblea che ha il compito di
redigere il verbale della seduta. Nel caso in cui la sezione sia
commissariata, le funzioni riguardanti il Socio più elevato in grado o più
anziano nel grado vengono assolte dal Commissario straordinario. Su
invito del Presidente dell’Assemblea si elegge – per alzata di mano – la
Commissione di scrutinio composta di tre membri non candidati a cariche
sociali, dei quali, il più elevato in grado o più anziano nel grado ha
anche il compito di sostituire il Presidente dell’Assemblea qualora questi
debba temporaneamente assentarsi. La lista dei candidati al Consiglio di
Sezione (art. 23 punto 5 dello Statuto) deve contenere nominativi
sufficienti a formare l’organo elettivo: costituito da cinque membri nel
caso in cui i Soci effettivi della Sezione, compresi i componenti delle
Sottosezioni dipendenti, non superino il numero di trenta, sette se siano
più di trenta e fino a cinquanta, nove se siano più di cinquanta. In
mancanza o in carenza di candidature sufficienti a ricoprire l’intero
organo da eleggere, l’Assemblea procede alla nomina di una Commissione per
la compilazione di una lista unica, come previsto all’art. 23 punto 8
dello Statuto. I componenti della Commissione per la compilazione della
lista delle candidature non possono far parte della Commissione di
scrutinio. Le operazioni di voto si svolgono tra le ore 09 00 e le ore
19 00, per un minimo di otto ore. L’indicazione dell’orario previsto deve
essere contenuto nella lettera di convocazione. All’orario terminale
indicato, l’esercizio di voto è consentito solo agli elettori presenti in
sala.
Art. 34 Svolgimento
operazioni di voto
Sono compiti della Commissione di
scrutinio: – accertare il diritto al voto; – autenticare le schede
di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione
prevista all’art. 33; – disciplinare le operazioni di voto; –
effettuare lo spoglio delle schede; – decidere in unica e definitiva
istanza per eventuali vertenze concernenti le votazioni; – redigere il
verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea. Sono
compiti del Presidente dell’Assemblea: – disciplinare l’eventuale
dibattito pre elettivo, concedendo la parola – per brevi interventi – ai
candidati che intendono esporre i loro programmi; – chiarire le
modalità di voto; – dare corso alla votazione; – dichiarare chiusa
la votazione; – proclamare gli eletti. Dal verbale della commissione
di scrutinio devono risultare: – il numero dei votanti; – il numero
delle schede nulle e delle schede bianche; – il numero dei voti
riportati dai singoli candidati; – l’assicurazione che non sono stati
prodotti reclami in ordine alle elezioni; – la soluzione di eventuali
vertenze concernenti le votazioni. II verbale, sottoscritto dai
componenti della Commissione e dal Presidente dell’Assemblea, deve essere
redatto in tre copie: una conservata presso la Sezione, una trasmessa alla
Presidenza Nazionale, una all’Ispettore regionale.
Art. 35 Elezione
Presidente di Sezione
Nella prima riunione del Consiglio sezionale, successiva all’Assemblea
elettorale, convocata senza ritardo dal Consigliere neo eletto più elevato
in grado o più anziano nel grado, i Consiglieri neo eletti procedono alla
elezione nel loro seno del Presidente della Sezione ed eventualmente del
Vice Presidente. In caso di parità di voti va proclamato eletto il
Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. La riunione
sarà presieduta dal Consigliere più elevato in grado che procederà a
redigere il relativo verbale che sarà firmato da tutti gli intervenuti e
trasmesso, unitamente a quello di cui al precedente articolo, alla
Presidenza Nazionale e all’Ispettore.
Art. 36 Validità delle
elezioni
A norma dell’art. 28, secondo comma dello Statuto, la corretta
osservanza della procedura prevista per la convocazione e costituzione
dell’assemblea elettorale e la regolarità delle operazioni di voto sono
condizioni indispensabili per ottenere l’approvazione delle nomine a
cariche sociali. Pertanto, la commissione di scrutinio, nel redigere il
verbale delle elezioni assicura che: “le elezioni si sono svolte in piena
aderenza alle disposizioni statutarie e regolamentari e che non sono stati
prodotti reclami”. Qualora le nomine predette non riportino la
prescritta approvazione della Presidenza Nazionale, saranno indette nuove
elezioni nel più breve tempo possibile. In applicazione dell’art. 29
dello Statuto, quando il Presidente della Sezione non può comunicare alla
Presidenza Nazionale, per la sostituzione di un membro del Consiglio
venuto a mancare, il Socio che nelle elezioni ha riportato il maggior
numero di voti dopo gli eletti, segnala, tramite l’Ispettore, altro Socio
ritenuto idoneo e ben accetto alla maggioranza degli iscritti alla
Sezione. Su iniziativa dell’Ispettore regionale, analoga procedura si
assume qualora venga a mancare un Coordinatore provinciale.
Art. 37 Elezione degli
Ispettori regionali
Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale
nomina una Commissione di scrutinio composta dal Vice Presidente vicario e
da due Consiglieri nazionali. La Presidenza Nazionale: – con congruo
anticipo sulla scadenza del mandato, pubblica sull’Organo ufficiale di
stampa dell’ANC la costituzione della Commissione di scrutinio invitando i
Presidenti di sezione della Regione interessata a comunicare, sentito il
Consiglio sezionale ed entro un termine prefissato, il nominativo di un
Socio effettivo della Regione - e tale da almeno un anno solare - che
intenda candidarsi per la carica; – scaduto il termine indicato,
trasmette ai Presidenti di Sezione la lista dei candidati, che
comprenderà, comunque, il nominativo dell’Ispettore uscente, ove questi lo
desideri, invitandoli ad esprimere il proprio voto, entro una data
stabilita, seguendo le istruzioni indicate nella stessa lettera
d’invito. La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede
pervenute entro i termini, proclamando eletto il Socio che viene indicato
dal maggior numero di Sezioni. In caso di parità di voti va proclamato
eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il
relativo verbale viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da
partecipazione all’interessato e provvede alla pubblicazione del risultato
sull’Organo ufficiale di stampa.
Art. 38 Elezione dei
Consiglieri nazionali
Per l’elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma dell’art. 16
dello Statuto, fanno parte del Comitato centrale: – l’Ispettore
regionale del Lazio – su richiesta della Presidenza – raccoglie le
candidature espresse dai Presidenti delle Sezioni di Roma,
orientativamente uno per ciascuna categoria indicata all’art. 12 dello
Statuto; – la Presidenza Nazionale predispone una scheda di votazione che
viene presentata agli Ispettori regionali convocati in assemblea. Non
sono ammesse deleghe né voto per corrispondenza; – i votanti hanno
facoltà di depennare o aggiungere nominativi, assicurando comunque il
rispetto del dettato del citato art. 12; – l’Assemblea elettorale,
presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti,
per alzata di mano, una commissione ed un segretario che procede allo
scrutinio dei voti, espressi in forma segreta, dagli Ispettori; – la
Commissione proclama eletti i nove candidati che abbiano riportato il
maggior numero di voti e trasmette il relativo verbale alla Presidenza
Nazionale che ne dà partecipazione agli interessati e provvede alla
pubblicazione sull’Organo ufficiale di stampa. In caso di parità di
voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione
all’Associazione.
Art. 39 Presidente e
Vicepresidente nazionali
II Presidente e i Vice Presidenti nazionali vengono eletti nel loro
seno – nel corso di apposita riunione promossa dalla Presidenza Nazionale
– dai nove Consiglieri nazionali. Assume la presidenza il Consigliere
nazionale più elevato in grado o più anziano di grado. Le elezioni si
svolgono con voto segreto e con votazioni successive per il Presidente
nazionale, il Vice Presidente vicario ed il secondo Vice
Presidente. Vengono proclamati eletti i Consiglieri nazionali che
abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti va
proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione
all’Associazione. Il verbale, redatto dal Segretario nazionale, sarà
trasmesso al Comando Generale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto. La
Presidenza Nazionale provvede alla pubblicazione dei risultati della
votazione sull’Organo ufficiale di stampa.
Art. 40 Entrate
dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione, degli Ispettorati e delle Sezioni, di cui
agli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto, sono destinate a sopperire alle
necessità dell’organizzazione associativa ed ispettiva.
Art. 41 Entrate
straordinarie
Per l’organizzazione d’eventuali iniziative intese a promuovere entrate
straordinarie alle Sezioni (lettera d dell’art. 37 dello Statuto), deve
essere richiesta, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione,
l’autorizzazione della Presidenza Nazionale. Dovranno altresì osservarsi
le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, fiscali,
tributarie, sui diritti d’autore, ecc. Dell’eventuale inosservanza di
qualcuna di tali disposizioni risponde il Presidente della Sezione. Nei
biglietti, lettere, manifesti, volantini o documenti in genere relativi
alle manifestazioni che vengono effettuate dovrà sempre chiaramente
precisarsi che la Sezione indice quelle manifestazioni pro fondi
assistenziali del reparto ed eventualmente anche dell’Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri
(ONAOMAC). L’eventuale cessione a persone estranee all’Associazione di
biglietti per le iniziative di cui sopra dovrà essere fatta esclusivamente
nell’ambito del proprio territorio dalle Sezioni che danno vita alla
manifestazione ed a mezzo di iscritti all’Associazione, in forma cortese e
tale da non dare comunque la sensazione di carattere vessatorio: per tale
cessione è assolutamente vietato servirsi in alcun modo del telefono e
dell’intervento di persone estranee alle Sezioni.
Art. 42 Fondi
assistenziali
La Sede centrale dell’Associazione e le Sezioni destinano annualmente
una parte delle entrate ai fondi per lo svolgimento delle attività
assistenziali e sociali, per l’erogazione di sussidi a Soci in particolare
situazione di disagio economico. Le Sezioni che non possono provvedere
in alcun modo all’erogazione di tali sussidi trasmetteranno alla
Presidenza nazionale, tramite Ispettore regionale, le eventuali domande
dei Soci in comprovate condizioni di bisogno esprimendo parere in merito
non senza rappresentare dettagliatamente la posizione famigliare ed
economica del richiedente e far conoscere da quanto tempo questi
appartenga all’Associazione. Le Sezioni che abbiano concesso un
sussidio possono interessare per altro intervento la Presidenza Nazionale,
comunicando l’entità del sussidio da loro concesso. Non possono essere
concessi sussidi a chi non abbia superato l’anno solare di appartenenza
all’Associazione.
Art. 43 Bilancio
associativo
La Presidenza Nazionale, allorché trasmetterà al Ministero Difesa il
rendiconto dei contributi da questo concessi a qualsiasi titolo nel corso
dell’esercizio finanziario scaduto, invierà agli Ispettorati quanto loro
dovuto ai sensi della lettera a) dell’art. 36 dello Statuto.
Art. 44 Quota
associativa
La misura delle quote associative stabilita annualmente dal Consiglio
nazionale ai sensi dell’art. 38 dello Statuto viene pubblicata sull’Organo
ufficiale di stampa dell’Associazione. Le quote associative devono
essere versate dai Soci eccezione fatta per quelli “d’Onore” e
“Benemeriti” in unica soluzione. Ogni Socio ha l’obbligo entro il mese
di gennaio, di rinnovare la tessera e di versare l’importo della quota. In
nessun caso si potrà far luogo alla restituzione di quanto versato. Le
Sezioni debbono versare alla Presidenza nazionale in unica soluzione,
entro il mese di aprile, la prevista percentuale della quota associativa
di tutti i Soci tesserati. Le Sezioni che hanno in carico i Soci
“Benemeriti” sono tenute a versare all’Associazione l’importo delle
relative quote sociali. I Soci “d’onore” e quelli “benemeriti” – ove lo
ritengano – concorrono al funzionamento delle Sezioni con versamenti
spontanei. Qualora un Socio inscritto alla Sede centrale passi a far
parte di una Sezione od un Socio inscritto ad una Sezione, passi a far
parte della Sede centrale o di un’altra Sezione le quote versate rimangono
assegnate rispettivamente alla Sede centrale dell’Associazione o alla
Sezione di provenienza.
Art. 45 Tessera
associativa
La tessera, che costituisce il solo documento attestante l'appartenenza
all’Associazione, deve essere rinnovata ogni anno, mediante l’applicazione
di appositi bollini. Al Socio cui sarà rilasciata una nuova tessera,
per deterioramento, smarrimento od esaurimento dello spazio per i bollini,
sarà ritirata quella scaduta che, sotto la responsabilità del Presidente
della Sezione, dovrà essere distrutta. Nei casi previsti dall’art 11
dello Statuto, l’interessato ha l’obbligo morale di restituire il
documento alla competente Sezione.
Art. 46 Scioglimento di
Sezione
Nel caso di scioglimento di una Sezione il fondo sociale sarà versato
alla Sede centrale ai sensi dell’art. 32 dello Statuto, mentre per i
mobili e le suppellettili il Presidente nazionale può disporne
l’alienazione immediata od il passaggio in consegna alla Sezione più
vicina in attesa di una decisione definitiva.
Art. 47
Commissariamento di Sezione
Con la nomina del Commissario straordinario decadono tutte le cariche
sezionali. Questi ha tuttavia la facoltà di mantenere in carica il
Segretario della Sezione e di avvalersi, per attività di ordinaria
amministrazione, della collaborazione di Soci della Sezione, da lui
prescelti.
Art. 48 Organo di
stampa
Le delibere del Consiglio nazionale e quelle di rilievo del Comitato
centrale non chè i comunicati della Presidenza Nazionale vengono portati a
conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul periodico “le Fiamme
d’Argento” che costituisce Organo ufficiale dell’Associazione.
Art. 49 Entrata in
vigore
Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione da
parte del Consiglio nazionale.

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